Regolamento per la certificazione e il riconoscimento dei crediti formativi
Approvato con Delibera del 3/10/2018 del Consiglio di Indirizzo della Fondazione FITSTIC
Comma 1 “Nel quadro dell’apprendimento permanente per tutto l’arco della vita, la certificazione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II e dei percorsi di cui al capo III è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l’integrazione dei sistemi d istruzione e formazione a livello post-secondario e facilitano il riconoscimento e l’equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli”.
Comma 2 “Per credito formativo acquisito nei percorsi di cui al presente decreto si intende l’insieme di competenze, esito del percorso formativo che possono essere riconosciute nell’ambito di un percorso ulteriore di formazione o di lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l’istituzione cui accede l’interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso”.
Comma 3 – Il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti opera:
Il responsabile della corretta procedura è il coordinatore/coordinatrice del percorso ITS.
La procedura di riconoscimento dei crediti viene realizzata in via sperimentale a partire dall’anno formativo 2018-2020 e riguarderà solo il percorso dal titolo Tecnico superiore per sostenibilità, sviluppo, design del prodotto ceramico (Operazione Rif. PA 2017-7211/RER – Cod. CUP E26G17000300002 approvata con Del. di Giunta Regionale n. 674/2017 del 22/05/2017 co-finanziata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna).
Al termine della sperimentazione verranno adottate misure migliorative e correttive alla presente procedura, la quale entrerà in vigore su tutta l’offerta formativa della Fondazione FITSTIC.
Il CTS è l’organo preposto per l’accoglimento delle richieste, che propone la nomina di una Commissione ad hoc (composta da almeno 2 docenti del percorso ITS specifico e dal coordinatore) incaricata della verifica del possesso dei crediti di cui si richiede il riconoscimento e per la predisposizione di eventuali moduli ed insegnamenti integrativi da proporre allo studente per il conseguimento delle competenze e perché sia nelle condizioni di poter accedere alle prove di verifica finale.
[1] Decreto Ministeriale 3 novembre 199, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”; articolo 5 – Crediti formativi universitari.
Premessa
Il DPCM del 25 gennaio 2008 recante “linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori” all’Art.5 Certificazione e riconoscimento dei crediti formativi, recita:
Comma 1 “Nel quadro dell’apprendimento permanente per tutto l’arco della vita, la certificazione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II e dei percorsi di cui al capo III è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l’integrazione dei sistemi d istruzione e formazione a livello post-secondario e facilitano il riconoscimento e l’equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli”.
Comma 2 “Per credito formativo acquisito nei percorsi di cui al presente decreto si intende l’insieme di competenze, esito del percorso formativo che possono essere riconosciute nell’ambito di un percorso ulteriore di formazione o di lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l’istituzione cui accede l’interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso”.
Comma 3 – Il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti opera:
- al momento dell’accesso ai percorsi;
- all’interno dei percorsi, allo scopo di abbreviare i percorsi e facilitare gli eventuali passaggi ad altri percorsi realizzati nell’ambito del Sistema di cui all’articolo 1, comma 1 (istruzione e formazione tecnica superiore);
- all’esterno dei percorsi al fine di facilitare il riconoscimento delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.
- attività formative svolte precedentemente in percorsi di livello post-secondario, in Italia o all’estero;
- conoscenze ed abilità certificate;
- attività formative, conoscenze ed abilità certificate svolte nell’ambito dei percorsi formativi dell’ITS.
1. Fonti normative
Il presente Regolamento opera nel rispetto della normativa di seguito elencata:
- Legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante la “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;
- Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;
- Decreto del Presidente della Repubblica, 8 luglio 2005, n. 212 “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508”;
- Decreto del 25 gennaio 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori”;
- Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- Decreto del MIUR, del 7 settembre 2011, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante “Norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze”;
- Decreto del MIUR, del 7 febbraio 2013 - Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4/4/2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.);
- Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, commi 45-52 e successivi provvedimenti attuativi;
- Decreto Interministeriale prot. 713 del 16 settembre 2016 recante “Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli ITS Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani, a norma dell’articolo 1, comma 47, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- Delibera della Regione Emilia-Romagna n. 1298/2015 del 14 settembre 2018 recante “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro – Programmazione SIE 2014/2020;
- Statuto della Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie Creative – FITSTIC.
2. Metodologia di lavoro per il riconoscimento dei crediti
La metodologia di lavoro si basa sul Sistema Europeo di Trasferimento dei Crediti Accademici (ECTS), che come è noto nasce per agevolare la circolazione degli studenti tra i diversi paesi. I crediti ECTS rappresentano il carico di lavoro e i risultati di apprendimento definiti. Convenzionalmente 60 crediti rappresentano l’equivalente di un anno di studio o di lavoro. Ad ogni credito corrispondono 25 ore di lavoro per studente [1] con una tolleranza del 20% sulla base della tipologia del percorso, come nel caso dei percorsi ITS che prevedono ore teoriche, ore in laboratorio, ore di studio individuale e ore di stage nelle aziende.
La procedura di riconoscimento dei crediti si avvia qualora vi sia disponibilità di “posti” all’interno del singolo percorso, fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti, fatta salva diversa decisione del Consiglio di Indirizzo che può valutare il singolo caso e nel rispetto delle norme sulla sicurezza (L.81/01).
Il requisito indispensabile, a prescindere dal percorso di studi di cui si richiede il riconoscimento, è il possesso del Diploma di Scuola Secondaria Superiore.
Le fasi di lavoro previste dal presente Regolamento sono le seguenti:
- raduzione in crediti formativi del singolo percorso ITS;
- pubblicazione di un Avviso, relativo ad ogni singolo percorso ITS, che definisce modalità e tempi di riconoscimento dei crediti. Le domande di riconoscimento dei crediti andranno inoltrate al CTS che viene costantemente coinvolto in questo processo di lavoro;
- nomina di una Commissione permanente relativa ad ogni percorso ITS, da parte del Comitato Tecnico Scientifico (composta da almeno 2 docenti del percorso e dal coordinatore) che valuta il percorso di studi pregresso. Anche ai componenti del CTS è consentito far parte della Commissione;
- esame di ammissione e colloquio valutativo individuale;
Predisposizione di un eventuale percorso integrativo per colmare eventuali lacune del percorso; - redazione di un dossier personalizzato contenente le decisioni della Commissione, il numero di crediti riconosciuto e il percorso integrativo.
Il responsabile della corretta procedura è il coordinatore/coordinatrice del percorso ITS.
Articolo 1 - Riconoscimento al momento dell’accesso ai percorsi
- Lo studente che abbia interesse al riconoscimento di crediti formativi (CF) può farne specifica richiesta precedentemente all’atto dell’iscrizione, ovvero successivamente, indirizzando la stessa al Comitato Tecnico Scientifico dell’ITS (in seguito CTS), entro e non oltre 2 mesi dall’iscrizione ad uno dei percorsi dell’ITS. Tale richiesta può essere presentata una sola volta e non è soggetta a modificazioni.
- I percorsi erogati dalla Fondazione FITSTIC hanno una durata di 4 semestri (distribuiti su due annualità) e prevedono l’acquisizione di 120 crediti formativi (CF).
- La Commissione nominata dal CTS può riconoscere fino ad un massimo di 12 crediti formativi.
- Le certificazioni linguistiche, le certificazioni informatiche e altre attestazioni di qualifica possono essere riconosciute, in termini di CF e consentono l’esonero dal sostenimento di attività formative previste dalla programmazione didattica dell’ITS che pertanto si considerano assolte.
- Il riconoscimento dei CF per attività formative precedentemente svolte in percorsi di livello post-secondario opera sulla base dei seguenti elementi valutativi:
- appartenenza degli insegnamenti oggetto della richiesta di riconoscimento alla stessa Area Scientifica Disciplinare;
- valutazione del programma di studi e degli esami/certificazioni formali ottenute, fornito dall’interessato/a. - Ulteriori conoscenze e abilità acquisite individualmente dallo studente e non previste negli articoli precedenti, possono essere valutate, riconosciute e computate caso per caso.
- La documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento, a seconda della richiesta, è costituita da:
- certificazioni attestanti l’avvenuto superamento degli esami, che ne evidenzino il titolo, i crediti maturati e l’Area Scientifica Disciplinare di appartenenza;
- il programma degli esami oggetto della richiesta di riconoscimento, che ne evidenzi i contenuti didattici;
- certificazioni attestanti i risultati conseguiti per altre conoscenze ed abilità oggetto della richiesta di riconoscimento. - Il procedimento di riconoscimento si avvia alla data di ricevimento della domanda e si conclude entro il termine di 30 giorni.
- I CF riconosciuti non concorrono alla determinazione della media ponderata della valutazione finale.
- Lo studente che abbia interesse al riconoscimento dei crediti acquisiti all’interno dei percorsi ITS, allo scopo di abbreviare i percorsi e facilitare gli eventuali passaggi ad altri percorsi realizzati nell’ambito del Sistema di cui all’articolo 1, comma 1 del DPCM 25/01/2008 ovvero nell’ambito dell'istruzione e formazione tecnica superiore, può farne specifica richiesta durante lo svolgimento del percorso formativo oppure al termine del percorso. Tale richiesta andrà indirizzata al CTS dell’ITS.
- Il riconoscimento può avvenire solo all’interno della stessa Area Scientifica Disciplinare.
- I percorsi erogati dalla Fondazione FITSTIC hanno una durata di 4 semestri (distribuiti su due annualità) e prevedono l’acquisizione di 120 crediti formativi (CF).
- La Commissione nominata dal CTS può riconoscere un debito massimo, in ingresso, di 10 crediti formativi.
- La documentazione da allegare alla richiesta di riconoscimento è costituita da:
- certificazioni attestanti l’avvenuto superamento degli esami, che ne evidenzino il titolo, i crediti maturati e l’Area Scientifica Disciplinare di appartenenza;
- il programma degli esami oggetto della richiesta di riconoscimento, che ne evidenzi i contenuti didattici;
- certificazioni attestanti i risultati conseguiti per altre conoscenze ed abilità oggetto della richiesta di riconoscimento;
- titoli di studio. - l procedimento di riconoscimento si avvia alla data di ricevimento della domanda e si conclude entro il termine di 30 giorni.
Capitolo 3 – Riconoscimento all’esterno dei percorsi
- Lo studente che abbia interesse al riconoscimento dei crediti formativi all’esterno dei percorsi ITS, al fine di facilitare il riconoscimento totale o parziale delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle Università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi, può fare richiesta della certificazione delle competenze acquisite a completamento del percorso formativo, in caso di mancato completamento del percorso formativo o in caso di mancato superamento delle prove di verifica finale. Tale richiesta andrà indirizzata al CTS della Fondazione FITSTIC.
- I percorsi erogati dalla Fondazione FITSTIC hanno una durata di 4 semestri (distribuiti su due annualità) e prevedono l’acquisizione di 120 crediti formativi (CF).
- La Commissione nominata dal CTS può riconoscere un debito massimo, in ingresso, di 10 crediti formativi.
- Il procedimento finalizzato al rilascio della certificazione delle competenze si avvia alla data di ricevimento della domanda e si conclude entro il termine di 30 giorni.
Norme transitorie e finali
Il Presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web della Fondazione FITSTIC www.fitstic.it.
La procedura di riconoscimento dei crediti viene realizzata in via sperimentale a partire dall’anno formativo 2018-2020 e riguarderà solo il percorso dal titolo Tecnico superiore per sostenibilità, sviluppo, design del prodotto ceramico (Operazione Rif. PA 2017-7211/RER – Cod. CUP E26G17000300002 approvata con Del. di Giunta Regionale n. 674/2017 del 22/05/2017 co-finanziata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna).
Al termine della sperimentazione verranno adottate misure migliorative e correttive alla presente procedura, la quale entrerà in vigore su tutta l’offerta formativa della Fondazione FITSTIC.
Il CTS è l’organo preposto per l’accoglimento delle richieste, che propone la nomina di una Commissione ad hoc (composta da almeno 2 docenti del percorso ITS specifico e dal coordinatore) incaricata della verifica del possesso dei crediti di cui si richiede il riconoscimento e per la predisposizione di eventuali moduli ed insegnamenti integrativi da proporre allo studente per il conseguimento delle competenze e perché sia nelle condizioni di poter accedere alle prove di verifica finale.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia a specifiche delibere degli organi competenti in materia.
[1] Decreto Ministeriale 3 novembre 199, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”; articolo 5 – Crediti formativi universitari.
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